Le riflessioni del Dott. Gustavo Cioppa, già Procuratore Capo della Repubblica di Pavia e Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia
Nel contesto contemporaneo, caratterizzato da una vita frenetica, stressante, difficile e da temi
giuridici nuovi come la tutela dei diritti dei robot, le new tecnologies, le public utilities, le operazioni
straordinarie e il diritto della proprietà industriale e dei beni immateriali, un ruolo centrale nella
riflessione giuridica, filosofica e morale riveste ancora la tematica del tempo, tempo visto come bene
giuridico e dono, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche e sopratutto sotto quello qualitativo.
Il presente contributo si propone allora di fornire una riflessione, in chiave problematica e senza
alcuna volontà di mettere la parola fine a un dibattito che presenta radici antichissime, sul valore del
tempo, sul suo ruolo nella nostra vita e nei contesti del diritto – con riferimento soprattutto al diritto
penale e amministrativo -, della filosofia (Heidegger, Galimberti) e della teologia (S. Tommaso
D’Aquino, ripreso poi da Suarez). Sin da ora si può dunque intuire come parlare del tempo, il tempo
della vita, comporti trattare di un argomento trasversale, che coinvolge diversi settori del sapere
umano. Così, già nell’antichità, il filosofo Talete, vedendo un gran numero di mercanti e artigiani
greci sempre correre da una parte all’altra della città, mossi dal desiderio di arricchirsi, si chiedeva se
in realtà costoro stessero effettivamente investendo il loro tempo o se in realtà lo stessero sprecando,
privandosi di quei momenti di riflessione, di pensiero, di studio e di filosofia indispensabili per
l’anima, come pure ribadirà Cicerone, che, parlando di “otium” – inteso come tempo per lo studio e
il pensiero interiore – evidenzierà la sua indispensabilità e la sua preziosità. Nell’età arcaica, in effetti,
il tempo, rappresentato come “Kronos” che divora i propri figli (gli dei, tra cui Zeus, che tuttavia
ucciderà il padre liberando i fratelli), generava una sensazione di inquietudine, stante la sua volatilità.
Già nell’Iliade, tuttavia, Achille fa constare che il poco tempo a disposizione dei mortali possiede una
qualità superiore a quello, indeterminato, a disposizione degli dei, giacché per un condannato a morte
tutto ha un sapore migliore, più bello. Ecco allora che di lì a poco si formerà nella mentalità dell’uomo
greco quella concezione di tempo come ripetersi ciclico che verrà molti secoli dopo ripresa da
Nietszche. Nella prospettiva circolare, allora, gli uomini sono come le generazioni delle foglie,
destinate le nuove a sostituire le precedenti, ma senza alcuna drammaticità del momento.
Successivamente, con l’affermarsi del cristianesimo, a questa concezione circolare si sostituisce una
concezione verticale. La vita diventa bene per eccellenza, diventa dono, acquisisce un valore
superiore, e come tale ogni azione nel mondo terreno produrrà un effetto uguale e contrario nella vita
ultraterrena, determinando la salvezza o la dannazione dell’anima. Proprio in questa visione verticale
si inserisce il pensiero di S.Tommaso D’Aquino, ripreso poi dal gesuita Suarez. S.Tommaso infatti
distingueva la legge tra quella umana e quella divina, evidenziando come al tempo imperfetto e
caratterizzato dalla contaminazione del peccato originale, quello terreno, si contrapponga il tempo
divino, ancora perfetto e totalmente immacolato. In entrambi i casi, continua S.Tommaso, però,
sempre di tempo si parla, sebbene quello terreno sia solo, per usare un’immagine platonica, un’ombra
proiettata sulla caverna di quello divino. Ecco allora il legame funzionale, il nesso, tra il tempo della
vita terrena e quello della vita ultraterrena: il tempo come bene, come dono, come orizzonte in cui
l’essere umano può mostrarsi meritevole. Tali aspetti verranno successivamente approfonditi con
Heidegger, che, nella propria opera maggiore, “Essere e tempo”, contrapporrà “l’essere” all’”esserci”,
all’”esistere”. Come si può intuire, anche nel linguaggio comune, un conto è dire “io sono, io vivo (in
senso biologico)”, un conto è dire “io esisto, io ci sono, io vivo appieno (in senso morale ed
esistenziale)”. Heidegger evidenziava inoltre, in una celebre intervista resa al giornale tedesco “Der
spiegel”, come l’uomo contemporaneo fosse “inquietante”, poiché privo di valori, poiché contenitore
vuoto, assorbito dalla tecnica e dimentico della filosofia – e in definitiva, potremmo aggiungere noi,
di quelli che i latini definivano “bonos mores”, ossia le tradizioni, i buoni costumi tramandati dagli
avi -. In un certo senso Heidegger, molti secoli dopo, riprende il pensiero di Talete, e forse non a caso.
Infatti, il rapporto dell’uomo con la propria vita, e prima ancora con il mistero della vita, è un tema
universale, che sopravvive al passare anche dei secoli. Ecco che allora il filosofo contemporaneo
Galimberti a sua volta riprende Heidegger, specialmente in un’opera di grande impatto, sui rapporti
tra tecnica, arte e filosofia: “Phsyke e Techne”. Galimberti connette il tema del valore del tempo, in
particolare, alla problematica educativa, evidenziando come nella società contemporanea la scuola
sia un’istituzione – e non un semplice istituto – in forte crisi, rischiando di trasformarsi in una mera
azienda, capace di sfornare magari buoni tecnici, ma scarse persone, in termini morali di uomini e di
donne. La tematica del tempo e del suo ruolo trova inoltre consacrazione anche a livello giuridico, di
normativa, di dottrina e di giurisprudenza. Il riferimento non è solo ai noti istituti di diritto civile che
si fondano sul decorso del tempo, come l’usucapione e la prescrizione dei diritti, ma soprattutto alla
funzione assiologica del “bene giuridico tempo” in relazione alla funzione rieducativa della pena e
alla sua durata, alla prescrizione dei reati (sotto il profilo penalistico), nonché al ruolo del tempo nel
procedimento amministrativo e più in generale nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione
(sotto il profilo amministrativistico). Nel diritto penale, in particolare, il ruolo del tempo è
fondamentale, quale elemento sottostante all’intero sistema sanzionatorio. Di tempo il codice penale
parla infatti, implicitamente, con riferimento alla durata della pena, con riferimento ai presupposti per
l’ottenimento di determinate cause estintive del reato o della pena, con particolare riferimento alla
prescrizione dei reati. Di tempo però parla anche il fondamento costituzionale sulla funzione
rieducativa della pena, in un certo senso, come pure l’art. 111 Cost. con riferimento al principio di
ragionevole durata del processo. Di “termine ragionevole” parla anche, sul piano sovranazionale, l’art.
6 della Cedu (diritto a un equo processo), come pure, ancora, sul piano interno, il diritto processuale,
con riferimento alla ragionevolezza del termine a difesa. Gli aspetti che sul punto sono stati
maggiormente approfonditi dalla dottrina sono certamente due però, ossia il riferimento al
fondamento del tempo nella prescrizione dei reati e il tema del tempo in relazione alla durata della
pena e alla sua funzione rieducativa. Sotto il primo profilo, allora, si è detto che il tempo consente di
ritenere meno offensiva una condotta criminale, con la conseguenza che il reato, dopo un certo lasso
temporale, può considerarsi un fatto non più meritevole di sanzione; si è detto altresì, secondo distinto
ma connesso angolo visuale, che la prescrizione dei reati fonderebbe la sua ragion d’essere sul
principio per cui, a fronte di un notevole lasso di tempo, lo Stato non avrebbe più interesse a esercitare
la propria potestà punitiva (tesi del disinteresse statuale). Con riferimento poi alla durata della pena,
è principio risaputo che il giudice è chiamato a determinarla tra un minimo e un massimo edittale,
secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p., tra cui, al numero 1) del primo comma dell’articolo 133 c.p.
figura proprio il tempo in cui è stata compiuta l’azione. Nella prospettiva rieducativa, allora, il tempo
si traduce in tempo di redenzione, in tempo di ripensamento, specie nel momento di esecuzione della
pena detentiva e dunque dell’incarcerazione. Il tempo allora deve essere ben utilizzato, dal giudice
quale elemento valutativo della condotta dell’imputato, come pure dall’imputato, nella prospettiva
del perdono o, per lo meno, della riflessione sulle proprie azioni. Il tempo gioca un ruolo cruciale
però anche nel distinto settore del diritto amministrativo. Al riguardo, la legge fondamentale sul
procedimento amministrativo, la l. 241/1990, dedica alla funzione del tempo nel procedimento
amministrativo, due norme fondamentali e di apertura, ossia l’art. 2 (conclusione del procedimento)
e 2 bis (conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). Le due
norme, seppur racchiuse in due distinti articoli, descrivono tuttavia una medesima realtà funzionale.
Chiaro è infatti che non sarebbe né concepibile né accettabile che un procedimento amministrativo
resti aperto sine die, senza che la legge imponga un termine di conclusione all’amministrazione (in
ossequio alla duplice funzione del termine, quale elemento di responsabilizzazione dell’agente e quale,
al tempo stesso, fonte di certezza del diritto), come pure non sarebbe accettabile che
l’amministrazione possa parimenti “farla franca”, emanando un provvedimento in ritardo (ecco allora
perché il legislatore ha sentito la necessità di introdurre l’art. 2 bis nel sistema). Una terza norma
notevole, con riferimento al tema del tempo inteso quale aspettativa giuridica del privato, quale fonte
di legittimo affidamento, è infine costituita dall’art. 10 l. 241/1990 (preavviso di rigetto), che prevede
l’onere per l’amministrazione di preavvertire il privato sull’esito di un procedimento, in modo da non
ingenerarne illusione – da notare infatti, peraltro, che l’ultimo periodo del predetto articolo 10 recita:
“non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all’amministrazione” -. Tale ultimo enunciato getta idealmente un ponte
concettuale tra la nozione di tempo come bene giuridico e il tema della buona fede e della correttezza.
Chiaro è infatti che se l’Amministrazione lascia decorrere un amplio ventaglio temporale all’interno
dell’iter procedimentale o in sede di annullamento o revoca in autotutela, beh, questo certamente non
è elemento indifferente, specie sotto il profilo dell’esposizione risarcitoria. Lasciar passare troppo
tempo in questo senso equivale a illudere, a mentire, a tradire. Ma illudere, mentire e tradire sono
comportamenti apprezzabili anche sotto il profilo della (s)correttezza e della buona o mala fede (v.
sul punto, Ad.Plen. n. 5/2018). Il tema a sua volta torna a riconnettersi inevitabilmente al problema
morale, in quanto buona fede e correttezza, quali concetti giuridici indeterminati (per l’enucleazione
della categoria v. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile), sono in definitiva concetti etici
o comunque metagiuridici. Ecco allora che il diritto non è mai solo legge, ma è anche qualcosa di più.
In fondo, parlare di diritto implica parlare della vita, ma anche di etica, di filosofia e di letteratura.
Emerge allora, da tutte queste riflessioni, filosofiche e giuridiche, che il tempo è un bene prezioso e
non va sprecato. In tale ottica deve allora salutarsi con favore l’esperimento di alcuni paesi
nordeuropei della settimana lavorativa breve e più in generale le politiche volte alla conciliazione tra
lavoro e vita privata. Il lavoro non è infatti solo produzione, ma è anche realizzazione. Diversamente,
infatti, non si comprenderebbe il significato etico del precetto di Repubblica italiana come repubblica
democratica fondata sul lavoro. Sotto altro versante, infine, se la vita è dono, è chiaro che tale natura
è condivisa anche dal suo formante, dall’orizzonte per mostrarsi meritevoli: il tempo della vita
appunto. Certamente, vedendo la vita come disgrazia (Esiodo, Le opere e i giorni, Leopardi, Operette
morali, dialogo di Tristano e di un Amico), non se ne comprenderebbe la bellezza e il ruolo del tempo
finirebbe per essere privo di significato. Se invece si vede la vita come dono, ancorchè sotto la
fattispecie della donazione modale, si comprende come, per riconnetterci a Talete, il tempo non è solo
quantità, non è solo produzione, non è solo intelletto, ma è anche e soprattutto qualità, passione e
cuore.
Dott. Gustavo Cioppa, già Procuratore Capo della Repubblica di Pavia e Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia
Fonte: https://www.ilticino.it/2023/04/29/quale-valore-al-tempo/